A Po L a R

A Po L a R L’associazione A.Po.La.R.

si prefigge, di consentire a tutti gli operatori della Polizia Locale, non più in servizio, di rimanere attivi all’interno della categoria.

05/09/2025

MSG. INPS SULLE DEROGHE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DI LAVORATORI
PUBBLICI
Ancora penalizzazioni, e forse ne arriveranno altre con la legge di bilancio
Ancora una penalizzazione, l’ennesima, sul fronte previdenziale per alcune categorie del lavoro
pubblico.
Come si ricorderà, la legge di bilancio 2024 ha introdotto una modifica di calcolo sulla quota
contributiva della pensione per tutti i lavoratori iscritti alle casse previdenziali già amministrate dal
Tesoro: CPDEL, Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali; CPS, Cassa per le pensioni dei
medici e infermieri; CPI, Cassa per le pensioni degli insegnanti di scuole d’infanzia ed elementari
parificate; CPUG, Cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari, dei coadiutori e operatori UNEP.
Riguardava, in totale, oltre 720mila lavoratori, ai quali, in virtù delle nuove norme, si sarebbero
applicate tabelle con coefficienti meno remunerativi e conseguenti pensioni più basse (per una
retribuzione annua di 30 mila euro, si andava dai circa 1000 ai 6000 € in meno l’anno, con un taglio
complessivo a regime che allora era stato calcolato in circa 33 mld. di euro).
Una scelta che a suo tempo contestammo apertamente, soprattutto in termini di metodo, in
quanto veniva operato un cambio di regole in corsa, che andava a toccare benefici già acquisiti da
parte dei lavoratori.
Rispetto a questa vicenda, INPS ha scritto oggi una nuova puntata, tutta legata alle novità
intervenute con la legge di bilancio 2025, che ha alzato i limiti ordinamentali e li ha allineati alla
pensione di vecchiaia, oggi e fino a tutto il 2026 fissata a 67 anni, e ha al contempo introdotto la
possibilità per le PP.AA. del trattenimento in servizio di propri dipendenti fino a 70 anni, per
esigenze proprie e con il consenso degli stessi interessati.
A fronte di queste novità normative, con messaggio n. 2491 del 25 agosto u.s., INPS ha chiarito
che ai lavoratori pubblici iscritti alle gestioni delle casse di cui sopra, in caso di pensionamento
anticipato tra i 65 e i 67 anni, non sono applicabili le deroghe sulle aliquote di rendimento
previste dalla legge di bilancio 2024, atteso che dette deroghe, per espressa previsione della
stessa legge, trovano applicazione solo nei casi di cessazione per raggiunti limiti d’età o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza. Pertanto, ai lavoratori che non hanno diritto
alla deroga e che hanno maturato una anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31.12.1995, le
quote di pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate con l’applicazione
dell’aliquota di rendimento pari al 2,5 per cento per ogni anno di anzianità contributiva.
Nel suo messaggio, INPS ha inoltre precisato che “le nuove aliquote di rendimento non trovano
applicazione altresì per la liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di
datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto l’iscrizione
alla CPDEL” e che “la medesima disciplina derogatoria trova applicazione altresì nei casi in cui il
dipendente si dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio, in
considerazione del fatto che la relativa risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il
raggiungimento del limite ordinamentale e prima della scadenza del termine del trattenimento in
servizio”.
CSE-FLP PENSIONATI
I chiarimenti forniti dall’Istituto Previdenziale nascono ovviamente dalle scelte operate dal
Governo in questi ultimi anni in materia previdenziale, che hanno di certo allungato, e non ridotto,
i tempi di uscita dal lavoro e prodotto pensioni e liquidazioni più povere. Tutto l’opposto da quello
che i lavoratori si attendevano anche alla luce delle promesse e degli impegni dichiarati, ed oggi, a
poco più di un mese dalla presentazione del DDL bilancio 2026, siamo forse alla vigilia di possibili,
nuove scelte penalizzanti di cui già si comincia a parlare (per esempio, toccare il TFS/TFR per
rendere possibili uscite anticipate rispetto ai requisiti della Fornero).
Seguiremo naturalmente da vicino gli sviluppi di questa discussione e ne daremo puntualmente
conto, e al contempo metteremo in campo delle iniziative, auspicabilmente unitarie come
avvenuto per quelle in corso su TFS/TFR, allo scopo di impedire ulteriori danni ai lavoratori e di
difendere i diritti di lavoratori e pensionati.

27/08/2025

GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’OPZIONE POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO
Uno studio di UPB dimostra che è meno vantaggiosa man mano ci si avvicina ai 67 anni

Ci siamo: per i dipendenti privati, l’incentivo al posticipo del pensionamento scatterà dal prossimo mese di settembre, mentre per quelli pubblici scatterà qualche mese più tardi (solo da novembre).
La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025, è stata disciplinata dalla circolare INPS n. 102 del 16.06.2025, dei cui contenuti abbiamo riferito nel nostro precedente Notiziario n. 12 del 19.06.2025, in particolare per quanto attiene alle decorrenze effettive, e al quale naturalmente rinviamo.
Come noto, l’incentivo al posticipo del pensionamento (c.d “bonus Maroni”, dal Ministro che la concepì per primo nel 2004) consente ai lavoratori privati e pubblici interessati, che maturano entro il 31.12.2025 il diritto a “quota 103” (41 anni di contributi + 62 anni d’età) oppure il diritto a “pensione anticipata ordinaria” (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, uno in meno per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica), di continuare a lavorare optando per la destinazione in busta paga dei contributi IVS a proprio carico (il 9,19% della retribuzione imponibile per i lavoratori privati; l’8,89% per i dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex Inpdap).
Un vantaggio immediato, dunque, derivante dalla destinazione in busta paga dei contributi IVS non versati all’INPS, che si traduce al momento in un aumento netto dello stipendio, peraltro completamente esente da tasse e non soggetto a IRPEF, e questo sia per i lavoratori privati che per quelli pubblici, come precisato di recente dalla stessa Agenzia delle Entrate (si veda il nostro precedente Notiziario n. 13 del 7.07.2025).
C’è però da considerare l’altra faccia della medaglia: il vantaggio immediato derivante dall’aumento dello stipendio viene controbilanciato dal fatto che, a regime, la pensione sarà naturalmente più bassa a causa di un montante previdenziale ovviamente ridotto in ragione dei minori contributi versati, anche se va ricordato come sia comunque possibile versare in autonomia contributi volontari a copertura.
La domanda che allora si pone, e che peraltro in molti ci pongono, è la seguente: a quali condizioni conviene il posticipo del pensionamento? Più precisamente: a quali condizioni lo svantaggio di una pensione futura più bassa è positivamente controbilanciato dal vantaggio dell’aumento in busta paga?
Una prima, importante risposta ci viene dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), che ha analizzato il caso di posticipo di pensionamento di un lavoratore del settore privato di 62 anni, in possesso dei requisiti di accesso sia a “quota 103” che alla “pensione anticipata ordinaria”, e con reddito annuo lordo di 40mila€.
La simulazione operata dall’UPB fornisce una stima degli effetti economici legati alla scelta di adesione all’incentivo posticipo pensionamento prendendo in esame diverse età di ingresso (dai 62 ai 66 anni), e dimostra che l’opzione posticipo del pensionamento è via via meno vantaggiosa man mano che ci sia avvicina all’età della pensione di vecchiaia (fissata oggi a 67 anni).
Ovviamente, non è possibile in materia di pensionamenti, dare indicazioni specifiche atteso che le motivazioni di carattere personale e familiare risultano spesso prevalenti. Pur tuttavia, alla luce dello studio di UPB, appare indubbio che il vantaggio offerto dal bonus si riduce progressivamente con l’avvicinarsi dell’età pensionabile di vecchiaia. A tal riguardo, qualcuno suggerisce ai lavoratori interessati di prendere in esame la possibilità di destinare, in toto o in parte, l’importo ricevuto con il “bonus Maroni” ad una pensione integrativa, che da un lato consentirebbe di beneficiare della deducibilità fiscale e dall’altro di rafforzare la propria posizione previdenziale, compensando il minore importo della pensione
L’UPB ha anche ipotizzato che nell’anno in corso potrebbero essere circa 7.000 i lavoratori effettivamente interessati al bonus Maroni, dunque una platea alquanto ristretta, che conferma che anche per il 2025 il livello di adesioni potrebbe essere decisamente basso, atteso che la tendenza che appare consolidata tra i lavoratori è quella di lasciare il mondo del lavoro per la pensione non appena maturati i requisiti previsti.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI

25/07/2025

CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Le nuove tabelle reddituali dal 01.07.2025 al 30.06.2026 con la rivalutazione dello 0,8%

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato la circolare n. 19 del 7 luglio 2025, avente per oggetto “Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare – Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026”.
La predetta circolare fa seguito a quella dell’INPS n. 92 del 19.05.2025, che ogni buon fine si allega, con la quale l’Istituto previdenziale ha diramato le tabelle con i livelli reddituali per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026. I livelli sono stati aggiornati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con un aumento dello 0,8% (indice ISTAT gennaio 2025).

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) continua ad essere riconosciuto per i nuclei familiari composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, mentre per i nuclei familiari con figli e orfanili si applica la disciplina prevista per l'Assegno Unico Universale (AUU) istituito dal D. Lgs. 29.12.2021, n. 230 in attuazione delega ex L. 46/2021. I nuclei con figli, che accedono all’AUU, pertanto non sono interessati da questo aggiornamento.
Si rammenta che la prestazione di Assegno Unico, entrata in vigore dal 1° marzo 2022 con il dichiarato obiettivo di semplificare e potenziare il sostegno alla genitorialità e alla natalità, assicura un beneficio economico mensile a tutte le famiglie con figli a carico, basato sulla condizione economica del nucleo familiare calcolata tramite ISEE.
È destinato a tutte le famiglie con figli, con importi progressivamente inferiori all'aumentare del reddito, e spetta: per ogni figlio minorenne a carico, con decorrenza per i nuovi nati dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico in particolari condizioni (disoccupato o in cerca di lavoro; frequenza corso di laura o corso formazione; etc.); infine, per ogni figlio con disabilità a carico e senza limiti di età.

Per quanto riguarda il “quantum” economico, è prevista una quota base minima per tutte le famiglie con ISEE da febbraio 2025 sopra i 45.939,56 € (€ 57,5 euro al mese per ogni figlio minorenne) e una quota variabile modulata in modo progressivo sulla base dell'ISEE familiare (per il 2025, fino a € 201 al mese per figlio minorenne), mentre per i figli maggiorenni nelle condizioni date si va da 28,7 a 97,7 €. Sono previste inoltre specifiche maggiorazioni, anch’esse adeguate da febbraio 2025, che sono collegate al numero dei figli, alla disabilità, alle famiglie monogenitoriali. Si deve ricordare infine che gli importi dell'assegno e delle soglie ISEE sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT (nel 2025, 0,8%) e che i predetti importi non rilevano in ogni caso ai fini del reddito.

Le domande vanno presentate sul portale dell’INPS oppure tramite call center oppure presso i Patronati. A tal proposito, è utile ricordare che dal 2023, per chi già lo riceve non è necessario produrre ogni anno la domanda per l'assegno unico, a meno che non ci siano variazioni dei requisiti della famiglia (maggior numero di figli; raggiungimento dei 22 anni che li esclude; variazioni di reddito o del patrimonio familiare che modificano l’ISEE). Ricordiamo inoltre che è comunque necessario presentare ogni anno all’INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ottenere l’importo dell’assegno sulla base dell’ISEE aggiornato. L’Assegno Unico spetta comunque anche a chi non presenta la DSU, ma con una penalizzazione sull’importo del sussidio, che in tal caso è calcolato come se il nucleo familiare si collocasse al di sopra della soglia massima fissata da febbraio 2025 a 45.939,56 €.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLPL PENSIONATI

13/06/2025

MESSAGGIO INPS: SI’ AI CONTRIBUTI VOLONTARI PER EX LAVORATORI PUBBLICI CESSATI DAL SERVIZIO PRIMA DEL 31.07.2010 E SENZA PENSIONE

Con msg. n. 1431 del 7 mag. u.s., INPS ha dato indicazioni in merito alla possibilità per i dipendenti pubblici cessati dal servizio prima del 31.07.2010 senza aver però maturato il diritto a pensione, e dunque al momento di fatto senza reddito, di presentare domanda di autorizzazione al versamento di contributi volontari per non perdere quelli già versati.

La precisazione fornita dall’INPS interessa ex lavoratori pubblici facenti capo alle seguenti casse:
• Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), che comprende dipendenti di Regioni, Province, Città Metropolitane; Comunità montane; Consorzi e di altri Enti
• Cassa Pensioni Sanitari (CPS), che comprende i medici delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e delle IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza);
• Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), che comprende gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali.
• Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), che comprende gli ufficiali giudiziari, i coadiutori ufficiali giudiziari e gli operati UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzione e Protesti).
• Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), che comprende i dipendenti civili dello Stato, della Scuola, dell'Università, i dipendenti militari delle Forze Armate, i dipendenti delle Agenzie Nazionali ex D. Lgs. n. 300/1999 e quelli delle Autorità indipendenti.

Il messaggio dell’INPS prende in esame le diverse fattispecie legate alla possibilità di versamento di contributi volontari e alla valorizzazione dei periodi contributivi, e precisa:
 Per gli assicurati alla cassa CTPS: se non è intervenuta la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’AGO, obbligatoria per disposizione di legge, e gli interessati abbiano manifestato la volontà di attendere l’età pensionabile perché già in possesso del requisito contributivo minimo, è ancora possibile richiedere l’autorizzazione al versamento di contributi volontari.
 Per gli assicurati alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG: anche gli interessati facenti capo a queste casse possono presentare domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari. E’ bene ricordare però che per costoro la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO è possibile solo a domanda e non opera d’ufficio.

Per entrambe le fattispecie resta comunque esclusa la possibilità di presentare domanda di valorizzazione dei periodi contributivi se è già intervenuta la decadenza dei termini di presentazione delle domande (riscatto, ricongiunzione, computo, accredito figurativo).
CSE FLP Pensionati prende atto delle utili precisazioni dell’INPS sull’argomento, che offrono la possibilità a ex lavoratori pubblici di non perdere i contributi a suo tempo versati e di poter maturare la pensione.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI
MESSAGGIO INPS: SI’ AI CONTRIBUTI VOLONTARI PER EX LAVORATORI PUBBLICI CESSATI DAL SERVIZIO PRIMA DEL 31.07.2010 E SENZA PENSIONE

Con msg. n. 1431 del 7 mag. u.s., INPS ha dato indicazioni in merito alla possibilità per i dipendenti pubblici cessati dal servizio prima del 31.07.2010 senza aver però maturato il diritto a pensione, e dunque al momento di fatto senza reddito, di presentare domanda di autorizzazione al versamento di contributi volontari per non perdere quelli già versati.

La precisazione fornita dall’INPS interessa ex lavoratori pubblici facenti capo alle seguenti casse:
• Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), che comprende dipendenti di Regioni, Province, Città Metropolitane; Comunità montane; Consorzi e di altri Enti
• Cassa Pensioni Sanitari (CPS), che comprende i medici delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e delle IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza);
• Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), che comprende gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali.
• Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), che comprende gli ufficiali giudiziari, i coadiutori ufficiali giudiziari e gli operati UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzione e Protesti).
• Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), che comprende i dipendenti civili dello Stato, della Scuola, dell'Università, i dipendenti militari delle Forze Armate, i dipendenti delle Agenzie Nazionali ex D. Lgs. n. 300/1999 e quelli delle Autorità indipendenti.

Il messaggio dell’INPS prende in esame le diverse fattispecie legate alla possibilità di versamento di contributi volontari e alla valorizzazione dei periodi contributivi, e precisa:
 Per gli assicurati alla cassa CTPS: se non è intervenuta la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’AGO, obbligatoria per disposizione di legge, e gli interessati abbiano manifestato la volontà di attendere l’età pensionabile perché già in possesso del requisito contributivo minimo, è ancora possibile richiedere l’autorizzazione al versamento di contributi volontari.
 Per gli assicurati alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG: anche gli interessati facenti capo a queste casse possono presentare domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari. E’ bene ricordare però che per costoro la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO è possibile solo a domanda e non opera d’ufficio.

Per entrambe le fattispecie resta comunque esclusa la possibilità di presentare domanda di valorizzazione dei periodi contributivi se è già intervenuta la decadenza dei termini di presentazione delle domande (riscatto, ricongiunzione, computo, accredito figurativo).
CSE FLP Pensionati prende atto delle utili precisazioni dell’INPS sull’argomento, che offrono la possibilità a ex lavoratori pubblici di non perdere i contributi a suo tempo versati e di poter maturare la pensione.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI

12/05/2025

NOTIZIARIO N. 10

PUBBLICATI I DATI DELL’OSSERVATORIO INPS SUI FLUSSI DI PENSIONAMENTO
Crollo delle pensioni anticipate, in particolare di “opzione donna”

In data 23 aprile u.s. sono stati pubblicati i dati dell’”Osservatorio” INPS sui flussi di erogazione delle pensioni di vecchiaia, assegni sociali, pensioni anticipate, di invalidità e ai superstiti. I dati forniti dall’Istituto di previdenza offrono alcuni spunti di riflessione dal confronto dell’andamento delle pensioni del 1° trimestre 2025 rispetto a quelle dello stesso periodo del 2024. Proviamo allora a leggere più da vicino alcuni dati.

Il totale delle pensioni dell’anno 2024 sono state pari a 877.186, con una media a trimestre di 219.296.
Nel 1° trimestre 2025, invece, il totale delle pensioni erogate è stato pari a n. 194.582, pertanto, in numero significativamente ridotto rispetto allo stesso periodo 2024. Si rileva inoltre che l’importo medio mensile degli assegni pensionistici nel 2025, pari a € 1.237, è leggermente più alto rispetto a quello di € 1.201 del 2024, anche in ragione degli aumenti relativi alla perequazione, ma ancora molto al di sotto dei 1300 €.
Interessante anche il raffronto tra 2024 e 2025. Per l’anno 2024, le pensioni di vecchiaia sono state n. 266.620, comprensive degli assegni sociali; quelle anticipate n. 223.216; quelle di invalidità n. 57.905 e quelle ai superstiti n. 232.669. Nei primi tre mesi del 2025, invece, le pensioni di vecchiaia sono state n. 56.271; quelle anticipate, n. 54.094; quelle di invalidità n. 9.444 e infine quelle ai superstiti n. 49.272.
Per quanto riguarda le diverse gestioni, i collocamenti in pensione dei dipendenti pubblici sono stati in numero di 127.399 nel 2024 (con una media mensile pari a n. 10.617), mentre nel primo trimestre 2025 sono stati in numero di 16.791 (con una media mensile pari a n. 5.597, praticamente la metà!!), il che evidenzia come sia sempre più difficile per i dipendenti pubblici andare in pensione.
Dunque, in generale, si va molto meno in pensione nel 2025 rispetto al 2024, che già aveva mostrato andamenti in significativa decrescita rispetto al 2023, con particolare riferimento alle pensioni anticipate e ancora di più ad opzione donna. Il calo consistente è certamente dovuto alla stretta imposta dal Governo - solo per fare cassa - a partire dal 2024, con le restrizioni destinate ai dipendenti pubblici con meno di 15 anni di contributi al 31.12.1996, con “finestre mobili” più lunghe, con il ricalcolo interamente contributivo per “quota 103” e con l’irrigidimento dei requisiti per “opzione donna” (passata dalle n. 11.576 prestazioni del 2023 alle n. 3.573 del 2024 e in ulteriore calo nel 1° trimestre 2025).

I numeri dell’Osservatorio confermano un dato che come CSE FLP Pensionati denunciamo da tempo: il crescente allungamento dei tempi di pensionamento a causa della sempre minore flessibilità in uscita, ed è prevedibile che la tendenza si accentui sempre di più. Servirebbe allora una profonda riforma della legge Fornero, tante volte annunciata ma di fatto mai perseguita, ma pochi sono i segnali al riguardo.
Le restrizioni imposte dal Governo, anche con riferimento ai tagli della perequazione, stanno già producendo i loro effetti in termini di cassa, come ha certificato la Corte dei Conti nell’audizione sul DFP: spenderemo per pensioni 344 mld quest’anno rispetto ai 337 miliardi dell’anno scorso, poi 355 mld nel 2026 e quasi 366 nel 2027. Nel quadriennio, i risparmi di cassa si aggireranno dunque sui 4,5 miliardi.
C’è però una nube all’orizzonte: l’aumento di tre mesi nei requisiti previdenziali, sia per la vecchiaia (67 anni e 3 mesi) che per l’anticipata (43 anni e 1 mese, un anno in meno per le donne) che, in assenza di interventi, decorrerebbe dal 1° gennaio 2027, ma che pare il Governo abbia in animo di bloccare. Vedremo!

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLPL PENSIONATI

03/04/2025

L’ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO NEL 2022 /2024 A SEGUITO RINNOVO CCNL.
Le regole e i tempi, prevedibilmente lunghi

In queste settimane sono pervenuti da parte di ex dipendenti di Amministrazioni delle Funzioni Centrali e di altri comparti, posti in quiescenza nel triennio 2022-2024, numerosi quesiti in ordine all’adeguamento del trattamento pensionistico a seguito del rinnovo del CCNL 2022-2024 e sui tempi di corresponsione degli arretrati maturati.

A tal proposito, precisiamo subito che tutti coloro che sono andati in pensione nel periodo di riferimento del CCNL, e in questo caso nel triennio 2022-2024, hanno diritto al ricalcolo dell’assegno pensionistico in ragione degli incrementi stipendiali fissati dal nuovo CCNL. Ne ha stabilito il principio in via generale la sentenza della Corte di Cassazione n. 29.906 del 25.10.2021, affermando che “il lavoratore ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data di stipulazione”. Dunque, in base a questa sentenza, per escludere un pensionato pubblico o privato dall’adeguamento dell’assegno a seguito dei rinnovi contrattuali, i CCNL debbono esplicitamente prevedere che i rinnovi si applichino retroattivamente solo al personale ancora in servizio.
Non è il caso, ovviamente, dei pensionati ex dipendenti pubblici, i cui contratti collettivi prevedono da tempo il ricalcolo dell’assegno pensionistico in ragione degli incrementi stipendiali stabiliti per il triennio.

Con riferimento al CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 27.01.2025, l’art. 31, comma 2, dispone che i benefici economici derivanti dagli incrementi degli stipendi tabellari “sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti e le norme vigenti… nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro”. Dunque, la norma del CCNL prevede espressamente, per tutti gli ex dipendenti collocati in pensione nel triennio di riferimento del CCNL, l’adeguamento dell’assegno pensionistico agli incrementi stipendiali, mentre per quanto riguarda il TFS (c.d. “liquidazione”) il ricalcolo riguarderà solo il periodo ricompreso dal primo giorno del triennio fino al giorno del pensionamento.
Il pensionato ha anche diritto a percepire gli arretrati relativi al ricalcolo pensionistico ma solo dal 1.1.2024, in quanto gli anni 2022 e 2023 sono stati coperti dell’IVC. Con questa particolarità, però: a percepire gli arretrati dovrebbero essere solo quelli andati in pensione da settembre 2024, in quanto per quelli andati in pensione sino al 31.08.2024, l’acconto percepito a dicembre 2023 sarebbe superiore agli arretrati maturati.
Rimane da dire solo sui tempi di adeguamento delle pensioni e di corresponsione degli eventuali arretrati, operazioni entrambe effettuate dall’INPS sulla base dei dati aggiornati forniti dalle AA.PP. di ex appartenenza, che vi provvedono molto tardi: ci sono sempre voluti degli anni, si spera che da oggi i tempi siano più ridotti.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLPL PENSIONATI

24/03/2025

LE ISTRUZIONI DELL’INPS PER I PENSIONAMENTI 2025
Via libera anche alle domande di incentivo al posticipo della pensione

Con circolare n. 53 del 5 u.s., INPS ha fornito le indicazioni operative per l’accesso alle opzioni di pensionamento per l’anno in corso alla luce delle novità introdotte con la legge di bilancio 30.12.2024, n. 207, dei cui contenuti abbiamo diffusamente riferito nel nostro precedente Notiziario n. 1 del 5.01.2025.
Ricordiamo le più importanti novità introdotte dalla manovra 2025 incrociandole con le istruzioni dell’INPS.

• MODIFICA LIMITI ORDINAMENTALI DIPENDENTI PUBBLICI
I commi 162-163 hanno sancito la fine dell’obbligo di pensionamento per i dipendenti pubblici che hanno raggiunto i 67 anni d’età o i requisiti per la pensione anticipata ordinaria a 65 anni d’età (c.d. limite ordinamentale di servizio), il che consentirà alle PP.AA. di trattenere in servizio propri dipendenti – ma solo su base volontaria - fino a 70 anni per svolgere tutoraggio e affiancamento dei neoassunti o per altre indifferibili esigenze. Le AA.PP. dovranno in ogni caso rispettare il limite del 10% delle richieste rispetto alle nuove assunzioni programmate (comma 165).
A tal riguardo, la circolare INPS reca due importanti precisazioni: la prima, che in caso di dimissioni intervenute a partire dal 2025, in presenza di un’età pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67, le quote di pensione calcolate con il sistema retributivo sono determinate con le aliquote di rendimento di cui all’Allegato II della Legge di Bilancio 2024; la seconda che, ancora sulla base della stessa tabella, vengono calcolate le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alle Casse CPDEL (Enti Locali), CPS (Sanitari), CPI (insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate) e CPUG (Ufficiali Giudiziari, aiutanti e coadiutori).
Da segnalare in aggiunta che, con riferimento all’elevazione a 67 dell’età quale limite ordinamentale, il DL 14.03.2025, n. 25 attualmente in fase di conversione in legge, all’articolo 12 comma 11, ha introdotto una piccola deroga per gli anni 2025 e 2026 che stabilisce che, con decisione motivata rispetto alle esigenze organizzative, le amministrazioni possono risolvere il rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi e nel limite massimo del 15% dei dipendenti che abbiano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria e un’età anagrafica ridotta al massimo di due anni (ossia 65 anni). In attesa, ovviamente, della conversione in legge della norma e delle probabili, successive disposizioni regolamentari applicative.

• OPZIONE DONNA
È stata confermata anche per il 2025, con calcolo interamente contributivo e con le condizioni più penalizzanti introdotte nel 2024, che devono sussistere alla data di presentazione della domanda (esuberi con aziende con tavoli di crisi attivi al 1.1.2025; caregiver familiari; inabili al 74%). Serve sempre un minimo di 35 anni di contributi ed età anagrafica di almeno 65 anni, con però un anno in meno per le dipendenti o licenziate di aziende in crisi con tavoli aperti a cui è richiesta un’età di 60 anni, e conferma dello sconto di un anno per chi ha un figlio (esce a 60 anni) e fino a due anni per chi ha due i più figli (esce a 59 anni).
Va comunque utilmente ricordato che, per chi li avesse già maturati negli anni precedenti, continuano a valere ancora le vecchie regole: entro il 31.12.2021, 35 anni di contributi e 58 (dipendenti) o 59 (autonome) anni di età; entro il 31.12.2022, 35 anni di contributi e 60 anni di età, con sconto di un anno per ogni figlio fino a max due anni, a condizione però di rientrare in una delle sopra indicate categorie dell’APE sociale.

• PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE QUOTA 103
La legge di bilancio 2025 ha confermato “quota 103”, che consentirà di continuare ad andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (62 + 41 = 103), ma ha anche confermato i nuovi e peggiorativi vincoli introdotti con la legge di bilancio 2024: ricalcolo interamente contributivo, come per opzione donna, che ridurrà l’assegno pensionistico a regime; importo massimo erogabile fino al raggiungimento del requisito di vecchiaia (67 anni) in misura pari a 4 volte il trattamento minimo INPS invece di cinque volte come era prima, e dunque fino al raggiungimento dei 67 anni si riceverà una pensione inferiore; infine, la c.d. “finestra mobile”, che segna il tempo tra il momento di maturazione del diritto a pensione e quello della sua decorrenza, che viene confermata a 7 mesi per i lavoratori privati e autonomi e a 9 mesi per i lavoratori pubblici. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore, rispettivamente, al 2 ottobre o al 1° novembre 2025. Per coloro i quali abbiano maturato i requisiti al 31.12.2023, si continueranno ad applicare le regole di quota 103 varate nel 2023.
Confermato inoltre anche per il 2024 l’incentivo al posticipo del pensionamento, e dunque la possibilità di scelta per il lavoratore di restare al lavoro optando per la destinazione in busta paga della quota di contribuzione a suo carico (di regola il 9,19%), che però ridurrà poi a regime l’assegno pensionistico.

• APE SOCIAL
Le regole di “Ape Sociale” vigenti nel 2024 sono state prorogate a tutto il 2025. Per accedervi, servono 63 anni + cinque mesi di età e 30 anni di contributi per disoccupati, caregiver, lavoratori con handicap di almeno il 74%; sempre 63 anni e 5 mesi d’età, ma con 36 anni di contributi invece, per addetti a mansioni gravose o pesanti, che debbono essere state effettuate per 6 anni negli ultimi 7, o per 7 anni negli ultimi 10.
Confermata pure la non cumulabilità con redditi di lavoro dipendente e autonomo (ad esclusione del lavoro occasionale) entro max i 5mila € annui.
La circolare INPS dispone che gli interessati dovranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per APE Sociale entro le seguenti scadenze: 31 marzo, 15 luglio e non oltre il 30 novembre 2025.

• PENSIONI MINIME
IL comma 177 dell’art. 1 Legge di Bilancio 2025 stabilisce un aumento del 2,2% per il 2025 e dell’1,3% per il 2026, entrambi destinati ai percettori di pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

• MAGGIORAZIONE SOCIALE
Il comma 178 dell’art. 1 Legge di Bilancio 2025 dispone un aumento automatico della maggiorazione sociale ex legge 448/2001, per i pensionati che si trovino in condizioni economiche disagiate, pari a 8 € al mese; aumentato altresì di € 104 annui il limite reddituale max per poter ottenere l’incremento.

• LAVORATRICI MADRI
Ai fini dell’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, il comma 179 dell’art. 1 legge 207/2024 innalza il limite max di riduzione del requisito d’età da 12 a 16 mesi per le lavoratrici madri con quattro o più figli.

Queste, per le diverse opzioni di pensionamento 2025, le regole e le istruzioni dell’INPS. A tal riguardo, abbiamo già espresso in precedenti Notiziari il nostro giudizio sulla manovra 2025 in ordine alla materia previdenziale che, ben lungi dalle intenzioni dichiarate negli ultimi anni, rinvia ancora una volta a data da destinarsi la cancellazione della legge Fornero. Per questo, l’abbiamo giudicata “una manovra di sostanziale galleggiamento in materia di pensioni” perché conferma di fatto la legge Fornero; non introduce neanche un grammo in più di flessibilità e reca la ragionevole certezza che il 2025 segnerà una ulteriore caduta libera per tutte le forme anticipate di pensione; e addirittura, arriva a introdurre incentivazioni, destinate ai lavoratori con i requisiti per accedere alla pensione, a rimanere al lavoro anche fino a 70 anni. Il che appare francamente paradossale.

A tal proposito, informiamo gli interessati che, con messaggio n. 799 del 5 u.s., INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione delle domande di incentivo al posticipo del pensionamento, indicando i canali tramite i quali andrà presentata.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLPL PENSIONA

Indirizzo

Viale GRAMSCI, 265
Modena
41122

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