29/03/2020
In riferimento alla precedente comunicazione, in merito all' Emergenza COVID-19 e a seguito di richieste di alloggio nelle strutture ricettive di Atri, riportiamo di seguito, il DPCM, inviatoci dalla Regione Abruzzo.
Confidiamo in ulteriore comunicato dal sindaco Ferretti Piergiorgio, che chiarisca in modo inequivocabile, chi può ospitare il personale medico e modalità.
DPH - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-TURISMO
DPH002 - Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese
Ufficio Accoglienza Turistica e Classificazione strutture ricettive
Prot. R.A. 0084370/20 DEL 24/03/2020 Pescara, lì 24.03.2020
Alle strutture turistico - ricettive della Regione Abruzzo
Oggetto: DPCM 22 marzo 2020 - Emergenza Covid 19 - sospensione delle attività per le strutture extralberghiere.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 sono state sospese gran parte delle attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle espressamente indicate nell'allegato 1 al Decreto.
Per quanto concerne, in particolare, il settore ricettivo turistico solo gli “alberghi” (ma esclusivamente attività con codice Ateco 55.1: alberghi, residenze turistico alberghiere, motel) possono continuare a svolgere la propria attività, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro individuate dal protocollo tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.
Non è consentita la prosecuzione dell’attività ricettive extralberghiere classificate con altro codice Ateco, ivi compresi i B&B a conduzione familiare di cui alla L.R. n.78/2000.
Ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, nel caso in cui un'attività risulti comunque funzionale al supporto di attività essenziali o consentite, è possibile attivare una procedura di deroga, inviando una comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività. Il Prefetto potrà disporre la sospensione dell’attività laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.
Il meccanismo delineato dal DPCM 22 marzo 2020 non introduce una forma di preventiva autorizzazione ma, in un’ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all’adozione di una eventuale sospensione (Cfr Circolare Ministero dell’Interno 23.03.2020).
Le disposizioni del DPCM 22 marzo 2020 producono effetto fino al 3 aprile 2020.
Si fa presente che gli uffici sono a sempre a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti ed il loro supporto in modalità a distanza e attraverso servizi on line.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Germano De Sanctis
(Firmato digitalmente)