02/11/2023
Con 3 minuti di lettura, un gran chiarimento..
DIECI CHIARIMENTI SUL RICORSO AL GRANDE EST
Gli avvenimenti:
L'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola ha presentato un progetto di “sistemazione e valorizzazione” di un sentiero lungo 5 km nella zona del Grande Est del Devero, in zona protetta dalle direttive europee, per agevolare il passaggio di mountain bike e e-bike.
Secondo il Comitato Tutela Devero e altre Associazioni in una Zona di Protezione Speciale non è stata effettuata correttamente la necessaria Valutazione di incidenza ambientale e quindi il progetto non poteva essere autorizzato prima dell’analisi ed esclusione di conseguenze negative su specie e habitat protetti. Per questo Comitato e altre Associazioni a maggio hanno presentato un ricorso al TAR del Piemonte. Quando, nonostante il ricorso pendente, sono stati assegnati e avviati i lavori, le Associazioni hanno richiesto di sospenderli per poter prima confrontarsi di fronte ai giudici e il TAR ha accolto le tesi delle Associazioni, ordinando la sospensione dei lavori fino a un confronto in aula, che si terrà a novembre 2024.
Dieci chiarimenti:
1 – La motivazione della nostra azione è data dal particolare pregio delle aree interessate: il Devero è parte di un Sito della “rete Natura 2000”, un progetto della comunità europea “per tutelare aree che rivestono un’importanza cruciale per una serie di specie o tipi di habitat elencati nelle direttive Habitat e Uccelli e sono ritenute di rilevanza unionale perché sono in pericolo, vulnerabili, rare, endemiche…”.
“In aree protette, con habitat e specie di interesse prioritario, (come quelle presenti nell’area in questione ndr) l’ambiente non può essere modificato se non per gravi motivi di salute dell’uomo o sicurezza pubblica, previa un’indagine rigorosa (la Valutazione di Incidenza Ambientale), aperta a confronto pubblico”
“...La valutazione d’incidenza ambientale, prevista dall’art. 6, commi 3 e 4 della Direttiva Habitat, è una procedura che ha lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti, gli habitat e le specie di interesse comunitario. Devono essere oggetto di valutazione d’incidenza tutti i piani, progetti o interventi non direttamente connessi e necessari alla gestione di un sito (SIC, ZPS o ZSC), che possano avere incidenze significative sulla sua integrità e sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario in esso presenti…”
2 – Qui l’Ente Gestore delle Aree Protette propone un progetto in un territorio identificato “come un comprensorio di eccellenza (…), tanto da poter essere definito come ” Nello stesso Sito Natura 2000 ha progettato altri percorsi che coinvolgono medesimi habitat e specie protette. L’Ente si impegna anche “alla pubblicità dell’itinerario mediante la redazione di strumenti informatici e cartacei da distribuire (…) e pubblicati sui siti internet…” Il progetto dunque promuove la frequentazione da parte di ciclisti in questa area preziosa e fragile. Fonte: Allegato 3 al progetto – Modello di Convenzione per la gestione e manutenzione dell’infrastruttura.
3- Il ricorso è stato presentato perché la necessaria Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) è stata redatta senza rispettare i requisiti richiesti dall’Unione Europea: il TAR ha accolto le ragioni delle Associazioni.
4 – Contestare il ricorso perché si ritiene che il progetto sia utile o ben fatto non ha senso: il progetto, a prescindere dal parere che se ne vuole dare, va comunque valutato secondo la normativa.
5- Non sta ai proponenti, né alle Associazioni o al CAI stabilire il grado di impatto di un intervento in un’area protetta. Affermazioni del tipo: “non ci sembra che sia un impatto importante”, oppure “il progetto è utile” non hanno valore scientifico.
6- In un’area nell’ambito della Rete europea Natura 2000, la Valutazione di Incidenza Ambientale relativa (esclusi interventi per la conservazione) è un obbligo di legge e le linee guida sono parte integrante della legislazione. Non si tratta di questioni di lana caprina o di cavilli: solo una VIncA col necessario rigore scientifico può escludere il rischio di danno ad habitat e specie e quindi fornire gli elementi per ammettere o meno l’intervento. I protocolli servono a evitare valutazioni non conformi agli standard richiesti dall'Unione europea per garantire la conservazione del patrimonio di biodiversità, degli equilibri ecologici e degli habitat.
7- Ogni progetto deve tener conto degli altri progetti o interventi già in essere o in programmazione, in modo da sommare gli effetti di tutti gli interventi nel loro complesso. Attualmente nello stesso sito Natura 2000 sono stati realizzati, in atto e in programma numerosi interventi: gli effetti sul sito protetto devono essere analizzati e valutati nel loro complesso.
8- La normativa dice chiaramente che, in mancanza di dati scientificamente inoppugnabili che escludano effetti negativi su habitat e specie, il progetto NON può essere realizzato. Vale il principio di precauzione.
9- Un progetto molto simile di percorso ciclo-escursionistico in area protetta è stato recentemente respinto dal Servizio tecnico del Parco Nazionale della Val Grande, il quale, a valle del percorso di consultazione pubblica e dopo avere verificato la possibilità di potenziali danni ad habitat e specie, come prevede la normativa si è avvalso del principio di precauzione.
10- Alcuni membri delle associazioni ricorrenti sono stati minacciati, nelle loro persone e nei loro beni personali, rendendo più problematico apparire in pubblico. Le minacce sono state segnalate alle autorità competenti.
2 novembre 2023, Comitato Tutela Devero